1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di maggio, il budget relativo all'anno precedente.
2. I bilanci di ciascun Ministero sono assegnati, secondo le disposizioni del relativo Regolamento parlamentare, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che provvedono al loro esame e alla loro approvazione.
3. In allegato a ciascun bilancio è contenuta una relazione che illustra i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
4. Le poste di bilancio sono riclassificate in apposite tabelle secondo gli schemi della contabilità analitica e sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9, e sono correlate ai singoli programmi di intervento.
5. I bilanci sono certificati da un'autorità esterna indipendente.