Art. 15.
(Budget).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di maggio, il budget relativo all'anno precedente.
      2. I bilanci di ciascun Ministero sono assegnati, secondo le disposizioni del relativo Regolamento parlamentare, alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che provvedono al loro esame e alla loro approvazione.
      3. In allegato a ciascun bilancio è contenuta una relazione che illustra i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.
      4. Le poste di bilancio sono riclassificate in apposite tabelle secondo gli schemi della contabilità analitica e sulla base del piano dei conti di cui all'articolo 3, comma 9, e sono correlate ai singoli programmi di intervento.
      5. I bilanci sono certificati da un'autorità esterna indipendente.

 

Pag. 26


      6. Nel corso dell'esame di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni del relativo Regolamento parlamentare, possono chiamare a riferire i Ministri e i dirigenti delle amministrazioni e acquisire gli ulteriori elementi informativi necessari. Possono, altresì, porre in votazione una mozione di censura nei confronti del Ministro responsabile, il cui eventuale accoglimento non comporta, tuttavia, il venire meno del rapporto fiduciario.
      7. L'esame del budget termina con una risoluzione finale, sulla base della quale si procede alla valutazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 16.